Conversione in Legge D.L. “Semplificazioni” – il POS unico per i buoni pasto elettronici e le altre novità più importanti per i pubblici esercizi
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020 c.d. “Semplificazioni”, che ha apportato diverse modifiche al testo originario del Decreto.
Tra le novità maggiormente rilevanti per il settore dei pubblici esercizi si segnalano:
– l’introduzione del c.d. POS unico per i buoni pasto elettronici. In particolare, è stato introdotto l’art. 40-bis che modifica l’art. 144 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016), introducendo, in materia di buoni pasto elettronici, l’obbligo di garantire agli esercizi convenzionati un unico terminale di lettura. Dunque, a prescindere da quale sia la specifica società emettitrice, i pubblici esercizi potranno “accettare” i buoni pasto elettronici tramite un dispositivo unico, potendo così abbattere alcuni costi legati all’installazione e alla complessa gestione dei vari lettori elettronici. Nonostante la modifica normativa, allo stato, impatti unicamente sulle gare a evidenza pubblica, si auspica che la stessa possa presto tradursi in un definitivo approdo al c.d. POS unico (sul punto cfr. i comunicati stampa FIPE del 27.07.2020, del 31.08.2020 e del 15.09.2020);
– l’introduzione, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, di una procedura semplificata (SCIA) per l’organizzazione degli spettacoli dal vivo (tra cui anche la “musica” e la “danza”) che si svolgano in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, e che siano destinati a un massimo di 1.000 partecipanti. La norma opera solo in presenza di determinate condizioni, tra cui anche la mancanza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo nonché il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da Covid19. A tal proposito si ricorda che ai sensi del DPCM dello scorso 7 settembre fino al prossimo 7 ottobre resterà vigente la sospensione delle attività del ballo (focus fipe);
-alcune disposizioni relative alle procedure di competenza dell’ispettorato nazionale del lavoro.
È bene infine ricordare che molte disposizioni già presenti nel testo originario sono state integralmente o sostanzialmente confermate tra le quali assumono particolare rilievo per i pubblici esercizi:
– la disposizione di cui all’art. 10, comma 1, lett. c, che apporta modifiche all’art. 6 del Testo Unico in materia di “Attività edilizia libera”, allo scopo di includere tra gli interventi per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo anche le opere stagionali – non ricomprese nella formulazione previgente – e temporanee, destinate a essere rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni (invece che 90 giorni);
– la norma di cui all’art. 10, comma 5, che prevede che non sia subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs n. 42/2004, la posa in opere di elementi e strutture amovibili in pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, fatta eccezione per quelle incidenti su piazze, vie ecc. adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico (la legge di conversione ha previsto che sarà un Decreto del MIBACT – da adottare entro il 14 ottobre 2020 – a definire le modalità di attuazione della norma in parola)
– l’estensione anche alle imprese agroalimentari della normativa sul registro unico dei controlli;
– l’ampliamento del raggio d’azione dell’istituto della diffida di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. n. 91/2014 (che viene resa applicabile anche nel caso in cui l’accertamento della violazione avvenga al di fuori della prima volta, nonché nelle ipotesi di violazioni per le quali sia prevista l’applicazione di sanzioni accessorie, oltre che pecuniarie, e anche nei casi di prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni contestate. Viene inoltre esteso il termine entro il quale è richiesto l’adempimento, da 20 a non oltre 90 giorni e specificato che l’eliminazione delle conseguenze dannose della violazione, condizione in base alla quale può operare l’istituto in commento, può avvenire anche tramite comunicazione al consumatore.
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15-09-2020